di procedimento penale nella Parte richiesta 1. Nei casi in cui l'estradizione non e' consentita per i motivi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ciascuna delle Parti, a domanda dell'altra Parte, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'instaurazione, in base alla propria legge, di un procedimento penale. 2. Alla domanda e' allegata copia autentica della documentazione processuale e ogni altro elemento utile. 3. La parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art6 · fonte del testo

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