e consegna della persona 1. Se la domanda di estradizione ha i requisiti previsti dalla presente Convenzione, la Parte richiesta dispone senza indugio la ricerca della persona da estradare e adotta nei suoi confronti, ove necessario, i provvedimenti cautelari previsti dalla propria legge. 2. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione, Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 3. Se l'estradizone e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale e' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le misure cautelari applicate alla persona da estradare. 4. Il termine per la consegna e' di venti giorni dalla data di cui al paragrafo 3 e, a domanda della Parte richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. 5. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine di cui al paragrafo 4, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare. In tal caso quest'ultimo e' posto in liberta' e l'estradizione, se nuovamente richiesta per lo stesso fatto, puo' essere rifiutata.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art10 · fonte del testo

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