di oggetti 1. La parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'estradizione e' concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali e' stato commesso il reato o che ne costituiscono il frutto. 2. Gli oggetti indicati nel paragrafo 1 sono consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo' consegnarli a condizione che le siano restituiti. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento gli oggetti sono restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art12 · fonte del testo

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