di estradizione 1. L'estradizione non e' concessa:

  • a)se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta, o gode sul suo territorio del diritto di asilo;
  • b)se per lo stesso fatto la persona richiesta e' o e' stata sottoposta nella Parte richiesta a procedimento penale, salvo che questo si sia concluso con una pronuncia che abbia accertato il difetto di giurisdizione;
  • c)se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo lalegge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
  • d)se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
  • e)se la persona richiesta e' stata o sara' giudicata nella Parte richiedente da un giudice che, in relazione al fatto per il quale e' richiesta l'estradizione, ha una competenza provvisoria o attribuita per circostanze particolari e eccezionali;
  • f)se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico. Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di estradizione, motivata per un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti;
  • g)se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare;
  • h)se la persona richiesta e' minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, ovvero non prevede per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. L'estradizione non e' concessa ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata in contumacia se alla persona condannata non e' stata notificata la citazione a giudizio o se la stessa non ha potuto beneficiare dei diritti fondamentali di difesa.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art3 · fonte del testo

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