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Impresa
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 · Legge 20 gennaio 1997, n. 19
- Aggiornato al
- 12 febbraio 1997
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 104
- Art. 1CONVENZIONE fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago…
- Art. 2Gli Stati contraenti esercitano l'alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque…
- Art. 3dell'ambiente 1 Ferma restando l'osservanza delle convenzioni esistenti o future in…
- Art. 4e contrassegni 1 Ai fini della presente Convenzione per natanti si intendono: i battelli…
- Art. 51 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al…
- Art. 61 In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell'equipaggio, se previsto, sono…
- Art. 71 La circolazione dei natanti e' sottoposta alle disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 8regolare di linea E' considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle…
- Art. 9di trasporto 1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di…
- Art. 10Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le…
- Art. 11navigante delle imprese concessionarie I conduttori ed i componenti l'equipaggio dei…
- Art. 12Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e…
- Art. 13agenti di sorveglianza Le imprese che esercitano un servizio pubblico di navigazione sono…
- Art. 14sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina 1 I servizi non regolari…
- Art. 15e trasporto agenti di sorveglianza I funzionari dell'autorita' di sorveglianza debbono…
- Art. 161 Gli Stati contraenti provvedono affinche' i servizi di dogana e di polizia siano…
- Art. 171 I natanti che espletano servizi di dogana e di polizia non debbono, di norma…
- Art. 181 Con l'entrata in vigore della presente Convenzione e' costituita una commissione…
- Art. 191 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle…
- Art. 20divergenze fra gli Stati contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della…
- Art. 21in vigore 1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno…
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