dell'ambiente 1 Ferma restando l'osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia di protezione del'ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell'ambiente nell'ambito delle attivita' comunque connesse con la navigazione, tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa. 2 Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adottarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la Commissione mista. 3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al Regolamento, nell'interesse della protezione dell'ambiente. Il provvedimento dovra' essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art3 · fonte del testo

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