di massima immersione 1 I battelli per passeggeri e gli impianti galleggianti devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione, poste sulle fiancate a circa meta' lunghezza dello scafo. I battelli per il trasporto di merci devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a circa un sesto della loro lunghezza. 2 Le marche di massima immersione devono avere una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art19 · fonte del testo

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