o targhe di costruzione 1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti: a. sullo scafo: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, b. sul motore: - la marca o il nome del costruttore ed il tipo, - il numero di costruzione. 2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev'essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art18 · fonte del testo

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