[1]Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano visto l'articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra l'Italia e la Svizzera relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano vengono emanate le disposizioni seguenti:

[2]Art. 1 Nel presente regolamento: a. il termine "natante" indica un battello, un'imbarcazione, un galleggiante mobile o un impianto destinato a spostarsi sull'acqua; b. il termine "battello a motore" indica un natante a propulsione meccanica; c. il termine "battello a vela" indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un battello a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti le regole di rotta, e' considerato come un battello a motore; d. il termine "battello a remi" indica un natante mosso soltanto mediante i remi. Sono assimilati ai battelli a remi quelli azionati soltanto dalla forza umana, ad esempio i "pedalo"; e. il termine "battello in servizio regolare di linea" indica un natante adibito al servizio di trasporto passeggeri esercitato da un' impresa di navigazione titolare di concessione rilasciata dai due Stati contraenti; f. il termine "battello per il trasporto di merci" indica un natante destinato esclusivamente al trasporto merci; g. il termine "battello in stazionamento" indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora o ormeggiato alla riva, o incagliato. h. il termine "battello in navigazione" indica un natante che non e' in stazionamento (all'ancora, ormeggiato a riva), ne' incagliato; i. il termine "imbarcazione da diporto" indica un natante utilizzato per scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro; k. il termine "tavola a vela" indica un corpo galleggiante avente uno scafo chiuso sul quale e' fissato a snodo un albero munito di vela ruotabile su 360 gradi e sprovvisto di timone; l. il termine "impianto galleggiante" indica un natante attrezzato, quale una draga, un pontone, una gru, adibito, ad effettuare lavori in acqua; m. il termine "impianto fisso galleggiante" indica qualsiasi costruzione galleggiante destinata normalmente a rimanere ferma (stabilimenti balneari, imbarcatoi, rimesse per battelli e simili). n. il termine "notte" indica il periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole; o. il termine "giorno" indica il periodo di tempo compreso fra il sorgere e il tramonto del sole; p. il termine "luce intermittente" indica una sorgente luminosa accesa e spenta a intervalli di almeno 40 volte al minuto; q. il termine "luce lampeggiante" indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto, con la durata di accensione nettamente inferiore a quella di spegnimento; r. il termine "suono breve" indica un suono della durata di circa un secondo; il termine "suono prolungato" indica un suono della durata di circa quattro secondi; l'intervallo tra due suoni successivi e' di circa un secondo; s. il termine "serie di suoni brevissimi" indica una seria di almeno sei suoni della durata di circa 1/4 di secondo ciascuno separati da pause di circa 1/4 di secondo. t. Il termine "zona rivierasca interna" indica lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva. u. Il termine "zona rivierasca esterna" indica lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m dalla riva.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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