sulla costruzione 1 I natanti devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento delle acque, nel senso precisato nel punto 2 del precedente articolo 10. 2 Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare e di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per raccogliere le materie fecali, le acque usate ed i rifiuti o disporre di adeguati sistemi di trattamento delle acque, tenuto conto delle disposizioni vigenti nei due Stati. 3 Per il recupero dell'olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato (ghiotta). Quest'ultimo non e' necessario se sulle parti anteriore e posteriore del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo di olio o di carburante in altre parti del natante. 4 Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai punti 2 e 3 devono essere concepiti in modo da consentire l'eliminazione a terra del contenuto. 5 I natanti debbono essere muniti di serbatoi di contenimento dei liquidi che possono provocare inquinamento delle acque isolati ed indipendenti dal fasciame esterno. Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto di infiammabilita' non inferiore a 55 gradi C, purche' ubicati in posizione tale da garantire la massima sicurezza in caso di collisione. 6 Il carburante impiegato non deve contenere piu' del 2% di olio in volume (miscela 1:50). Nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter dell'albero motore deve potersi disperdere in acqua. L'olio dev'essere biodegradabile. 7 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione e simili (per esempio, casette o abitazioni galleggianti, ristoranti, ecc.), ove ammessi dalle vigenti normative nazionali, devono essere permanentemente collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e di smaltimento. 8 Il rumore di un natante, misurato secondo le norme di cui all'allegato 5, non deve superare 72 dB (A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art74 · fonte del testo

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