Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Protocollo 6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 · Legge 30 giugno 2004, n. 187
- Aggiornato al
- 30 luglio 2004
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 176
- Art. 1Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di…
- Art. 2di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano…
- Art. 3bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un…
- Art. 4con i materiali originari del Marocco o della Tunisia 1. Fatte salve le disposizioni…
- Art. 5delle lavorazioni o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2…
- Art. 6interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in…
- Art. 7sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non…
- Art. 8o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano…
- Art. 9' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per…
- Art. 10, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che…
- Art. 11Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si…
- Art. 12neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine…
- Art. 13della territorialita' 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione…
- Art. 14diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica…
- Art. 15I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per…
- Art. 16di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non…
- Art. 17di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Algeria e i…
- Art. 18di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 1. Il certificato di…
- Art. 19a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In deroga all'articolo…
- Art. 20di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In caso di furto…
- Art. 21dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in…
- Art. 22per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui…
- Art. 23autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare…
- Art. 24' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi…
- Art. 25della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali…
- Art. 26con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni…
- Art. 27dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originai, senza che occorra…
- Art. 28del fornitore e scheda di informazione 1. Allorche' viene rilasciato un certificato di…
- Art. 29giustificativi I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22…
- Art. 30delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il…
- Art. 31ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano…
- Art. 32espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1…
- Art. 33reciproca 1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e…
- Art. 34delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e'…
- Art. 35delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui…
- Art. 36Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a…
- Art. 37franche 1. La Comunita' e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i…
- Art. 38del protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende…
- Art. 39particolari 1. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, si…
- Art. 40del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di apportare modifiche alle…
- Art. 41di cooperazione doganale 1. E' istituito un Comitato di cooperazione responsabile della…
- Art. 42del protocollo La Comunita' e l'Algeria adottano le misure necessarie all'attuazione del…
- Art. 43con il Marocco e la Tunisia Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per…
- Art. 44in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Protocollo 6». torna al corpo dell’atto
