[1]a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

[2]1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

  • a)non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
  • b)viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

[3]2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

[6]5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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