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[1](1) Le deliberazioni previste agli articoli 20 e 21 saranno prese dal Comitato dei delegati all'unanimita'. I delegati degli Stati non potranno pronunciarsi in alcun caso contro la combinazione delle tariffe interne in conformita' dell'art. 20.

[2](2) Le deliberazioni previste all'art. 20 saranno sottoposte a revisione da parte dell'Amministrazione competente dello Stato, in quanto si tratti di constatare la perfetta corrispondenza della tariffa diretta con le tariffe interne. Le eventuali obiezioni saranno comunicate al Comitato nel periodo massimo di due settimane. (3) Le deliberazioni previste all'art. 21 saranno sottoposte all'approvazione degli Stati. Ogni Stato avra' la facolta' di autorizzare i suoi delegati a significare la sua approvazione al momento della votazione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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