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[1]Nel caso che in uno o in entrambi gli Stati contraenti esista o venga istituita una imposta reale sugli interessi dei depositi a risparmio ed in conto corrente presso banche, istituti ed ogni altra impresa che eserciti il credito, l'imposta stessa e' applicata soltanto dallo Stato ove l'impresa ha il suo stabilimento.

[2]Se l'impresa che esercita il credito ha stabilimenti in ciascuno degli Stati contraenti, lo Stato che applichi l'imposta reale puo' prelevarla soltanto sugli interessi dei depositi eseguiti negli stabilimenti che sono nel suo territorio.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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