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[1]L'imposta reale che colpisce i redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, e' applicata soltanto dallo Stato nel territorio del quale e' esplicata l'attivita' personale da cui il reddito proviene. Si ha esercizio di professione libera in un determinato luogo solo quando l'attivita' professionale abbia in esso una sede fissa.
[2]L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente dalla prestazione di un lavoro presente o passato, in quanto e' costituito da stipendi, assegni, pensioni, salari ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, e' applicata soltanto dallo Stato al quale appartiene il debitore.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
