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Le Parti contraenti si impegnano ad affidare alle supreme autorita' finanziarie dei due Stati l'equa definizione di ogni altra questione che potesse sorgere, sia a causa dei differenti principi che regolano l'applicazione delle imposte in cascuno dei due Stati, sia a causa delle date decisive fissate o che potranno essere fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, ed in genere per qualsiasi altra questione relativa ad imposte dirette che non trovi esplicita soluzione nella presente Convenzione.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
