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Per eliminare doppie imposizioni in casi che non siano espressamente regolati nella presente Convenzione, come pure in casi di difficolta' o di dubbi nella interpretazione e nella applicazione della Convenzione stessa, le supreme autorita' finanziarie dei due Stati contraenti potranno stipulare accordi speciali.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
