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Allorche' sia provato che l'azione delle autorita' finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potra' reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se il reclamo e' riconosciuto fondato, la suprema autorita' finanziaria di questo Stato potra' accordarsi con la suprema autorita' finanziaria dell'altro, per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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