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[1]L'imposta sul patrimonio, sia continuativa sia prelevata per una volta tanto, e quella sugli incrementi di patrimonio che esistano o che vengano introdotte negli Stati contraenti, saranno applicate, da ciascuno degli Stati stessi, sopra i beni del contribuente che si trovino nel territorio di questo Stato.

[2]Per i patrimoni rappresentati:

  • a)da beni immobili;
  • b)da crediti ipotecari;
  • c)da imprese industriali o commerciali, comprese quelle di navigazione marittima;

[3]l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio e sugli incrementi di patrimonio e' determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione reale dei redditi provenienti da tali beni.

[4]Per ogni altra specie di beni mobiliari, comprese le azioni di societa' ed altri valori mobiliari aventi natura analoga a quella delle azioni, i prestiti emessi da persone morali pubbliche, le obbligazioni emesse da societa' ed altre persone giuridiche, ed i depositi presso banche ed altri istituti di credito, si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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Richiamate nel testo

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