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[1]L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente, e' applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:
[2]1° Ai redditi provenienti:
- a)da beni immobili;
- b)da crediti ipotecari;
- c)dall'industria o dal commercio, compresi i redditi derivati dalla industria della navigazione marittima;
- d)dal lavoro, comprese le retribuzioni pagate da enti pubblici; saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi.
[3]2° Per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni e di altri valori mobiliari che abbiano natura analoga a quella delle azioni, le «tantiemes», gli interessi di prestiti emessi da persone morali pubbliche e da obbligazioni emesse da societa' ed altre persone giuridiche, e quelli dei depositi presso banche ed altri istituti di credito, la tassazione sara' fatta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
