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[1]Le merci spedite dall'Italia a destinazione di una stazione germanica o in transito sul territorio della Germania non saranno assoggettate sulle ferrovie germaniche, per cio' che concerne il prezzo e il modo di trasporto, nonche' le tasse e imposte relative, a un trattamento meno favorevole di quello fatto per trasporti similari di merci spedite fra le stazioni germaniche, nella stessa direzione e sullo stesso percorso.
[2]La stessa norma vale per le ferrovie italiane nei riguardi delle merci spedite dalla Germania a destinazione di una stazione italiana od in transito sul territorio dell'Italia.
[3]Le disposizioni precedenti non si estendono alle riduzioni di prezzi di trasporto per scopi di beneficenza, o in favore di opere di istruzione o educazione pubblica, ne' alle riduzioni accordate ai trasporti di persone o di merci in casi di pubbliche calamita', ne' a quelle concesse ai trasporti militari, o applicabili ai pubblici funzionari ed agenti, al personale delle ferrovie, e a simili altre categorie di persone, come alle loro famiglie.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
