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I diritti interni che nel territorio di una delle Parti contraenti gravano o graveranno, sia per conto dello Stato, sia per conto dei Comuni o di altri enti, sulla produzione, sulla fabbricazione o sul consumo di un prodotto, non dovranno colpire, sotto alcun pretesto, i prodotti dell'altra Parte, ne' in misura piu' elevata ne' in modo piu' oneroso che i prodotti similari indigeni.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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