Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I prodotti del suolo e dell'industria della Germania, i quali saranno importati in Italia attraverso il territorio di altri paesi, e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia, che saranno importati in Germania attraverso il territorio di altri paesi, come pure i prodotti del suolo e dell'industria di altri paesi, i quali saranno importati attraverso il territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, non dovranno essere sottoposti, alla loro importazione, a nessun altro o maggiore dazio o diritto che se fossero importati direttamente dal paese di origine.
[2]Questa disposizione avra' valore tanto per le merci in transito diretto, quanto per quelle che, durante il transito, siano state scaricate e ricaricate, reimballate o depositate.
[3]Per quanto riguarda le merci che siano sottoposte a diverso trattamento secondo il loro paese di origine, sono applicabili, anche nei casi sopraindicati, le disposizioni sui certificati di origine in vigore in ciascuno dei due Stati.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
