Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni del presente trattato, in quanto concerne la reciproca concessione del trattamento della nazione piu' favorita, non sono applicabili:

  • a)ai favori speciali che sono o saranno accordati da una delle Parti contraenti a Stati limitrofi per favorire il traffico fra le zone di frontiera di una estensione massima di 15 chilometri da ciascuna parte della linea di confine;
  • b)agli obblighi contratti da una delle Parti contraenti, in virtu' di una unione doganale gia' conclusa o che fosse conclusa in avvenire;
  • c)ai favori, che una delle Parti contraenti conceda mediante convenzione ad un altro Stato, allo scopo di contemperare le tassazioni interna ed estera e, in special modo, per impedire una doppia tassazione e per assicurare la tutela giuridica e l'assistenza legale in materia d'imposte o di applicazione delle relative sanzioni penali.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari