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Le disposizioni del presente trattato, in quanto concerne la reciproca concessione del trattamento della nazione piu' favorita, non sono applicabili:
- a)ai favori speciali che sono o saranno accordati da una delle Parti contraenti a Stati limitrofi per favorire il traffico fra le zone di frontiera di una estensione massima di 15 chilometri da ciascuna parte della linea di confine;
- b)agli obblighi contratti da una delle Parti contraenti, in virtu' di una unione doganale gia' conclusa o che fosse conclusa in avvenire;
- c)ai favori, che una delle Parti contraenti conceda mediante convenzione ad un altro Stato, allo scopo di contemperare le tassazioni interna ed estera e, in special modo, per impedire una doppia tassazione e per assicurare la tutela giuridica e l'assistenza legale in materia d'imposte o di applicazione delle relative sanzioni penali.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
