Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la liberta' di transito attraverso il loro territorio.
[2]Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, potranno aver luogo nei casi seguenti:
- a)per motivi di sicurezza pubblica;
- b)per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;
- c)in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto sia necessario per la guerra.
[3]Le Parti contraenti si impegnano a non percepire alcun diritto di transito.
[4]Esse si obbligano altresi' a non sottoporre il transito a formalita' o altre misure tali da ostacolarlo, salvo il diritto di prendere le misure necessarie per assicurarsi che le merci, e specialmente quelle che formano oggetto di monopolio statale, nonche' i veicoli, siano realmente in transito.
[5]Queste disposizioni avranno valore tanto per le merci in transito diretto, quanto per quelle che, durante il transito, siano scaricate o ricaricate, reimballate o depositate.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008
