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[1]Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco con divieti di importazione o di esportazione.

[2]Eccezioni a questa regola, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi, o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, potranno aver luogo nei casi seguenti:

  • a)per motivi di sicurezza pubblica;
  • b)per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;
  • c)in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;
  • d)in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sara' sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008

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