[1]Cooperazione scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici. 2. La cooperazione mira a:

  • a)favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprieta' intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo;
  • b)promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
  • c)promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacita' tecnologiche e di ricerca. 3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilita' e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione. 4. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocita', del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprieta' intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprieta' intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo puo' essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attivita' di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle Parti. 5. Le Parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI. 6. Le Parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilita' offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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