[1]Diritti di proprieta' intellettuale

[2]1. Le Parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in conformita' delle migliori prassi e delle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. 2. Le Parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprieta' che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varieta' vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV). 4. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprieta' intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonche' sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di tali diritti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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