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[1]I sudditi o cittadini di una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e col pagamento delle stesse tasse imposte ai nazionali, delle strade ed altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, ponti e ponti girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle grue, dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio ed il magazzinaggio del carico, delle navi e degli altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni sieno destinati all'uso pubblico, sieno amministrati dallo Stato o dai privati.

[2]Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sara' percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art15 · fonte del testo

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