Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 81 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La nazionalita' delle navi verra' constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono.
tolto: I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno valevoli anche nel territorio dell'altra, per stabilire la capacita' delle navi, senza che abbia a procedersi alla revisione del tonnellaggio.
tolto: Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di ritiro di bandiera, rilasciata dall'autorita' dello Stato a cui appartengano.aggiunto: Trattato-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art14 · fonte del testo
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