Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali, o di Corporazioni, il quale gravi o possa gravare in avvenire sulla produzione, la fabbricazione, la vendita e il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una della Alte Parti contraenti, sara' per alcuna ragione piu' elevato o piu' oneroso per i prodotti originari o di provenienza dal territorio dell'altra, di quel che non sia per i prodotti similari indigeni, o, in mancanza di questi, per i prodotti della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari