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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni alle «prescrizioni» annesse al decreto:
[8]Nella parte I - I. Definizioni. Alla parola: «Definizioni» e' sostituita la parola: «Classificazioni».
[9]Nel n. 1 alla lettera a) sono soppresse le parole: «del prodotto di cottura» e alla lettera b) e' sostituito il seguente testo: «Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto, con la cottura di una mescolanza intima di allumina (almeno 35 per cento in peso) di silice, d'ossido di ferro, di calce o di carbonato di calcio e successiva macinazione».
[10]Nella parte I - II. Metodi di prova. All'ultimo capoverso del n. 3 e' sostituito il seguente: «Il grado di finezza di macinazione si esprime con il peso del residuo sul relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo dell'agglomerante impiegato nella prova».
[11]Nel n. 8 al 5° capoverso, alle parole «mola rotante di compressione» sono sostituite le altre: « mola rotante di rimescolamento».
[12]Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo «Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa», e' posta la lettera a); innanzi alle parole del secondo sottotitolo «Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa», e' posa la lettera b); le parole: « Prove di indeformabilita' delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche» formano un terzo sottotitolo innanzi al quale e' posta la lettera c); all'ultimo capoverso poi e' premesso come sottotitolo con la lettera d) il seguente: «Prove per speciali esigenze».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Mussolini - Di Crollalanza
[17]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
