Marittima Mista 1. Allo scopo di assicurare l' effettiva applicazione del presente Accordo, e' costituita una Commissione Marittima Mista, composta da esperti designati dalle Autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente. 2. La Commissione Marittima Mista esaminera' questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione ed affrontera' ogni problema persistente che dovesse sorgere nel corso dell'applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione si riunisce una volta all'anno, o piu' se necessario, alternativamente in ciascun Paese, su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti. 4. Ogni controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo sara' risolta dalla Commissione. Se quest'ultima non riuscisse a raggiungere nessuna conclusione, la contestazione sara' risolta attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art13 · fonte del testo

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