Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista al fine di assicurare l'attuazione del presente Accordo, nonche' allo scopo di consultarsi su problemi di mutuo interesse concernenti il traffico marittimo, in conformita' dei principi stabiliti dal presente Accordo. Tale Commissione si riunira', di norma, una volta all'anno alternativamente in Italia e nella Repubblica Araba d'Egitto o a richiesta di una delle due Parti. Le due Delegazioni saranno capeggiate da alti funzionari competenti nei trasporti marittimi di entrambi i paesi.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art15 · fonte del testo

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