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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 · Legge 30 giugno 2004, n. 181
- Aggiornato al
- 22 luglio 2004
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ALLEGATO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita Ciascuna Parte Contraente, nel proprio…
- Art. 4per Danni o Perdite Qualora i cittadini e le societa' di una delle Parti Contraenti…
- Art. 5o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere soggetti ad…
- Art. 6di Capitali, Profitti e Redditi. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' agli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia prestato una garanzia a…
- Art. 8di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati…
- Art. 9di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero…
- Art. 10delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia che dovesse…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della…
- Art. 14e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a partire dalla…
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