di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole. 2. Qualora un investitore od una entita' di una delle Parti abbia stipulato un Accordo di investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia:

  • a)al Tribunale della Parte Contraentecompetente per territorio;
  • b)ad un arbitrato, in conformita' con la legislazione nazionale;
  • c)ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che ospita l'investimento si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali;
  • d)al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul regolamento delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avvrati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario entro il termine pre,uto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che puo' essere determinato sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.

Testo vigente dal 22 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;181~accordo-art9 · fonte del testo

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