• 1)Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri, relativi alla sistemazione logistica ed al funzionamento degli Uffici della Divisione di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento, in valuta italiana, del contributo annuale di L. 900 (novecento) milioni.
  • 2)Detto contributo potra' essere eventualmente utilizzato nei limiti delle possibilita' e delle necessita', anche per partecipare alla copertura di spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990.
  • 3)Il versamento del contributo sara' effettuato mediante emissione, all'inizio di ogni anno, di ordinativo diretto a favore dell'OMS/EURO Divisione di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute su conto corrente bancario le cui coordinate saranno fornite dall'OMS/EURO stessa.
  • 4)La Divisione di Roma inviera' periodici rendiconti sulla gestione del contributo erogato.
  • 5)Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990 pari a L. 1700 (millesettecento) milioni limitatamente al personale operante nel Centro di Roma. Tale contributo sara' trasferito direttamente dal Ministero dell'Ambiente all'OMS/EURO tramite l'utilizzazione dei propri capitoli di bilancio all'inizio di ogni anno in Lire italiane.
  • 6)Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 5 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art. 3, 3o comma dell'Accordo del 1990.
  • 7)Gli importi dei contributi di cui ai commi 1 e 5 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. Le intese eventualmente raggiunte dalle due Parti formeranno oggetto di un Accordo sottoposto a ratifica.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;18~accordo-art2 · fonte del testo

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