[1]Ministero dell'Ambiente

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Ministero della Sanita' ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' Preambolo (1) I Ministri dell'Ambiente e della Sanita' degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', insieme con i rappresentanti della Commissione delle Comunita' Europee, hanno adottato nell'incontro di Francoforte del Dicembre 1989 la Carta Europea per l'Ambiente e la Salute. (2) La suddetta Carta invitava l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (in appresso denominato "OMS/EURO") ad esaminare l'opportunita' e la fattibilita' di istituire un Centro Europeo Ambiente e Salute (3) Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro della Sanita' (in appresso denominati "i Ministri") e l'OMS/EURO hanno concordato nel 1990 un progetto pan europeo di cooperazione nel campo della sanita' ambientale per un periodo iniziale di 5 anni e con successiva possibilita' di proseguimento dell'attivita' dell'OMS/EURO, allo scopo di sviluppare un Centro Europeo Ambiente e Salute (in appresso denominato "Il Centro") di cui una "Unita'" collocata e operante a Roma. (4) L'Accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1990") per costituire a Roma una "Unita'" del Centro, in seguito denominata "Divisione", e' stato firmato dal Governo italiano e dall'OMS, a Roma il 14 Giugno 1990. All'Accordo del 1990 della durata di 5 anni (fino al 31-XlI-1995) e rinnovabile, e ad un Addendum firmato a Roma il 20 Marzo 1991 (in appresso denominato "l'Addendum del 1991") e' stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 197 del 6 Febbraio 1992. (5) La seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute tenutasi ad Helsinki nel Giugno 1994 ha chiesto una espansione del ruolo del Centro che fornira' il contesto internazionale per la collaborazione pan-europea ai fini della messa in pratica del Piano d'Azione la' concordato. Art. 1 (rinnovo dell'Accordo) La validita' dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum del 1991 e' prorogata per la durata di 6 anni con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;18~accordo-art1 · fonte del testo

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