(1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri relativi alla sistemazione logistica e al funzionamento degli uffici di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento di un contributo annuale di 464.800 Euro (quattrocentosessantaquattromilaottocento). Questo contributo potra' essere eventualmente utilizzato anche per partecipare parzialmente alla copertura delle spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990. L'Ufficio di Roma inviera' rendiconti annuali sulla gestione di questo contributo. (2) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990 pari a un contributo annuale di 877.976 Euro(ottocentosettantasettemilanovecentosettantasei) limitatamente al personale operante presso l'Ufficio di Roma e ad eccezione di quello di cui all'art. 4, comma 1, nonche' per sostenere le attivita' tecniche relative ai programmi dell'Ufficio di Roma. (3) I contributi indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo saranno trasferiti all'inizio di ogni anno su un conto corrente bancario dell'OMS da essa indicato. Il Centro Europea Ambiente e Salute, Ufficio di Roma, provvedera' a inviare le relative coordinate bancarie al Governo Italiano. (4) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art. 3, comma 3 dell'Accordo del 1990. (5) Gli importi dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. A tale riguardo, le Parti concluderanno accordi specifici che entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;295~accordo-art3 · fonte del testo

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