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[1]E' concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni 25 ai privati, societa' ed enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonche' la sopraelevazione di edifici gia' costruiti, ed agli enti pubblici che costruiscano alberghi popolari. 1
[3]Art. 2.
[4]L'esenzione di cui al precedente articolo e' concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi, che saranno ricavati mediante ricostruzione e radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette e malsane, con l'eventuale annessione anche di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile, onde ottenere, per i nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa e' concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548. 2
[5]La dichiarazione di inabitabilita' dovra' essere rilasciata dalla competente autorita'.
[6]In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovra' essere denunziata preventivamente alla competente autorita' finanziaria.
[7]Art. 3.
[8]L'esenzione di cui all'art. 1 e' applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.
[9]Credito edilizio.
[10]Art. 4.
[11]I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti articoli 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio, saranno consentiti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.
[12]I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.
[13]E' fatta altresi' facolta' agli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio di estendere i provvedimenti, di cui al presente Regio decreto, alle operazioni di mutuo stipulate nel biennio 1926-27, sia che riguardino costruzioni gia' compiute, sia che riguardino costruzioni ancora in corso di ultimazione.
[14]Art. 5.
[15]In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente articolo 4, fino all'importo del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralita', ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
[16]In caso di ritardato pagamento di due o piu' semestralita', il mutuante potra' procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile con la stessa procedura privilegiata di cui al comma precedente.
[17]In entrambi i casi e' esclusa ogni facolta' di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.
[18]Provvedimenti a favore dei Comuni ed enti autonomi di case popolari.
[19]Art. 6.
[20]L'esenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, e' estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovrimposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono gia' stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.
[21]In ogni caso non e' ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.
[22]Art. 7.
[23]Gli enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.
[24]Art. 8.
[25]Il termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, e' prorogato ad anni 25.
[26]Art. 9.
[27]Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.
[28]Il Governo e' autorizzato ad emanare il regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.
[29]Art. 10.
[30]Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
[31]Il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
[32]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[33]Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
[34]VITTORIO EMANUELE.
[35]Volpi - Belluzzo - Giuriati.
[36]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1930, n. 899
1La L. 23 giugno 1930, n. 899 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, e' estesa alle nuove costruzioni od alle parti di esse, adibite ad uso di autorimessa, condotte a termine tra il 1 gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1935".
Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1348, ha disposto con (l'articolo unico, comma 1) che "Le costruzioni e ricostruzioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, eseguite da privati, societa' ed enti per l'attuazione dei piani regolatori edilizi, riguardanti la citta' di Napoli, approvati con decreti dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli in data 12 ottobre 1926, n. 10564-1158, pel rione Arenella; 12 ottobre 1926, n. 10565-1175, pel rione Sannazaro Posillipo; 15 marzo 1927, n. 3349-1180, pel rione Occidentale; 11 dicembre 1928, n. 12948-1190, pel rione S. Lucia Monte Echia Pizzo-falcone; 29 ottobre 1929, n. 9526-1177-1, pel rione Amedeo Piedigrotta; 26 dicembre 1930, n. 10832-1185, pel rione Carita', nonche' per la sistemazione della zona Mandracchio dichiarata di pubblica utilita' con l'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 258, godranno della esenzione per 25 anni dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati".
L. 13 giugno 1935, n. 1237
3La L. 13 giugno 1935, n. 1237 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1936-XV il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928-VI, n. 1780, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni, ed all'articolo unico della legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, riguardante esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse".
Testo in vigore dal 1 agosto 1935 al 13 agosto 1938
