Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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6 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1938 al 16 dicembre 2009. 803 parole tolte, 20 parole aggiunte in 36 capoversi.
tolto: E' concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di anni 25 ai privati, societa' ed enti che intraprendano la costruzione di case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, nonche' la sopraelevazione di edifici gia' costruiti, ed agli enti pubblici che costruiscano alberghi popolari.
tolto: Tale esenzione spettera' soltanto alle costruzioni che saranno dichiarate abitabili dalle competenti autorita' comunali entro il 31 dicembre 1935.
tolto: Art. 2.
tolto: L'esenzione di cui al precedente articolo e' concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi, che saranno ricavati mediante ricostruzione e radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette e malsane, con l'eventuale annessione anche di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile, onde ottenere, per i nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa e' concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.
tolto: La dichiarazione di inabitabilita' dovra' essere rilasciata dalla competente autorita'.
tolto: In tutti i casi previsti in questo articolo la trasformazione dovra' essere denunziata preventivamente alla competente autorita' finanziaria.
tolto: Art. 3.
tolto: L'esenzione di cui all'art. 1 e' applicabile, con effetto dal 1° gennaio 1928, anche a quelle costruzioni che siano state iniziate posteriormente al 25 agosto 1925.
tolto: Credito edilizio.
tolto: Art. 4.
tolto: I mutui per le costruzioni e ricostruzioni ammesse alle esenzioni previste nei precedenti articoli 1 e 2 di questo Regio decreto, che saranno concessi dagli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio, saranno consentiti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, fino alla concorrenza del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, da calcolarsi tenendo conto del maggior valore scaturiente dal maggior reddito determinato dalla esenzione dei fabbricati da imposta e sovrimposta.
tolto: I mutui sopra indicati non possono avere un periodo di ammortamento eccedente i 25 anni stabiliti per la esenzione da imposta e sovrimposta.
tolto: E' fatta altresi' facolta' agli enti ed istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio di estendere i provvedimenti, di cui al presente Regio decreto, alle operazioni di mutuo stipulate nel biennio 1926-27, sia che riguardino costruzioni gia' compiute, sia che riguardino costruzioni ancora in corso di ultimazione.
tolto: Art. 5.
tolto: In dipendenza dei mutui concessi, giusta il precedente articolo 4, fino all'importo del 75 per cento del valore complessivo delle aree e delle costruzioni, il mutuante, in caso di mancato versamento di una semestralita', ha diritto di procedere in confronto al debitore ipotecario alla riscossione della somma non pagata, con la procedura mobiliare privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.
tolto: In caso di ritardato pagamento di due o piu' semestralita', il mutuante potra' procedere in confronto al debitore ipotecario alla vendita dell'immobile con la stessa procedura privilegiata di cui al comma precedente.
tolto: In entrambi i casi e' esclusa ogni facolta' di avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette.
tolto: Provvedimenti a favore dei Comuni ed enti autonomi di case popolari.
tolto: Art. 6.
tolto: L'esenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, e' estesa ai fabbricati costruiti od acquistati dai Comuni e dagli enti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto usufruire dei benefici di esenzione dalle imposte e sovrimposte concessi dalla legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive, sino al R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, anche se i fabbricati sono gia' stati sottoposti ad accertamento ai fini dell'imposta.
tolto: In ogni caso non e' ammessa alcuna azione di rimborso o di restituzione.
tolto: Art. 7.
tolto: Gli enti autonomi di case popolari ed economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case popolari ed economiche.
tolto: Art. 8.
tolto: Il termine di 20 anni, concesso dall'art. 4 della legge 10 marzo 1926, n. 386, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dagli istituti per case popolari, per essere assegnati in locazione con patto di futura vendita, e' prorogato ad anni 25.
tolto: Art. 9.
tolto: Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.
tolto: Il Governo e' autorizzato ad emanare il regolamento per le norme di applicazione e di coordinazione delle disposizioni indicate nel presente decreto, quando tale regolamento risultasse necessario.
tolto: Art. 10.
tolto: Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
tolto: Il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Volpi - Belluzzo - Giuriati.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1780~art1 · fonte del testo
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