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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il Servizio per il risarcimento dei danni di guerra, con le seguenti modificazioni:
[9]Al 1° comma dell'art. 1 sono aggiunte le parole: «e salvi i diritti relativi ai ricorsi pendenti avanti la Commissione centrale».
[10]Dopo il 2° comma dell'art. 2 e' aggiunto il seguente:
[11]«Per i ricorsi che non risulteranno definiti alla data suddetta, resta ferma la competenza della Commissione fino al loro esaurimento».
[12]All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
[13]«E' data facolta' al Ministro per le finanze, qualora si renda necessario, di prorogare con suoi decreti il termine di cui sopra, nel limite massimo di un anno».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV
[16]VITTORIO EMANUELE.
[17]Mussolini - Solmi - Di Revel.
[18]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 5 marzo 1937 al 16 dicembre 2009
