Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra, con la seguente modificazione:
tolto: L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Gli ordini di pagamento delle indennita' non riscosse entro sei mesi dalla notificazione, che ne sara' fatta o rinnovata al danneggiato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono annullati e le relative partite vengono inscritte presso le competenti intendenze di finanza in apposito registro cronologico.
tolto: «Sono altresi' inscritte nello stesso registro cronologico:
tolto: a) le indennita' non riscosse, e gia' costituite in depositi presso la Cassa depositi e prestiti, i quali vengono all'uopo svincolati e le somme corrispondenti versate in tesoreria con imputazione al bilancio della entrata dello Stato. Le obbligazioni delle Venezie, che costituiscono i depositi, saranno restituite alla Direzione generale del Debito pubblico;
tolto: b) le indennita' liquidate, per le quali non siano presentati, entro sei mesi dalla richiesta degli intendenti di finanza, i documenti giustificativi per il pagamento.
tolto: Al pagamento delle indennita' inscritte nel registro cronologico suddetto si provvede in seguito a richiesta degli aventi diritto, previo accertamento, da parte dell'Intendenza di finanza, delle condizioni stabilite dalle leggi sui danni di guerra.
tolto: Le indennita' non riscosse entro cinque anni dalla data di inscrizione delle singole partite nel detto registro cronologico, sono devolute all'Erario».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 13 gennaio 1936 - Anno XIV
tolto: Vittorio Emanuele.
tolto: Mussolini - Solmi - Di Revel.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1936-01-13;127~art1 · fonte del testo
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