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[1]Entrata temporanea

[2]1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:

  • a)l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;
  • b)l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi. 2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.

Testo in vigore dal 13 dicembre 2017 al 13 dicembre 2017

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