[1]Ripartizione dei mercati

[2](1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool. (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 149 parole tolte, 109 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Coproduzioni multilateraliaggiunto: Ripartizione dei mercati

tolto: 1. Le Autorita' competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. 2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da piu' produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani. 3.aggiunto: (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. (2) Nel caso in cui il tolto: coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da piu' societa' di produzione, il contributo finanziario di ogni singola societa' non puo' mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica aggiunto: contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool. (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art12 · fonte del testo

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