Mostra gli altri 4 capoversi cambiati
tolto: ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti;
tolto: c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12:
tolto: i) cittadini dei Paesi coinvolti, oppure
tolto: ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti. 2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attivita' di produzione. 3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, puo' eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorita' competenti. 4. Le Autorita' competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualita' di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosuraggiunto: (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario. (2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.