[1]Saldo degli apporti

[2](1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario. (2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. 216 parole tolte, 55 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Partecipantiaggiunto: Saldo degli apporti

tolto: 1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere:

tolto: a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

tolto: i) cittadini della Repubblica italiana;

tolto: ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea, oppure

tolto: iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti;

tolto: b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile:

tolto: i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile,

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti;

tolto: c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12:

tolto: i) cittadini dei Paesi coinvolti, oppure

tolto: ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti. 2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attivita' di produzione. 3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, puo' eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorita' competenti. 4. Le Autorita' competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualita' di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosuraggiunto: (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario. (2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari