1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli. 2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'eta' di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilita'. 3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'eta' di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi piu' di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i piu' anziani. 4. In conformita' con l'obbligo che spetta loro in virtu' del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affiche' i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art38 · fonte del testo

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