Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

  • a)che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attivita' sessuale illegale;
  • b)che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
  • c)che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art34 · fonte del testo

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