DELLE FUNZIONI CONSOLARI 1. Le funzioni dei membri dell'ufficio consolare hanno immediatamente termine al verificarsi di una delle sottoelencate condizioni: (a) quando lo Stato di invio notifichi allo Stato ricevente l'avvenuta cessazione delle funzioni del membro dell'ufficio consolare; (b) quando lo Stato ricevente notifichi per via diplomatica allo Stato di invio la dichiarazione secondo la quale un funzionario consolare sia ritenuto persona non grata, oppure che un qualunque altro membro dell'ufficio consolare sia ritenuto non accettabile. Al verificarsi di tali situazioni lo Stato di invio e' tenuto a richiamare le persone interessate o porre fine alle loro funzioni. 2. Al verificarsi delle situazioni di cui al punto (b) del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato ricevente non e' tenuto ad indicare allo Stato di invio i motivi della dichiarazione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art6 · fonte del testo

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