e Termine dei privilegi e delle immunita' 1. I membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione a partire dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato ricevente per assumere le loro funzioni, se essi si trovano gia' nel territorio suddetto, ne iniziano a godere a partire dalla assunzione delle loro funzioni. 2. I familiari dei membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi ed immunita' previste dalla presente Convenzione a partire dal giorno in cui i membri suddetti iniziano a godere dei privilegi ed immunita', o a partire dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato ricevente o a partire dal momento in cui diventano familiari di membri dell'ufficio consolare; prevale in ogni caso la data dell'evento verificatosi per ultimo. 3. Quando sono cessate le funzioni di membro dell'ufficio consolare, i privilegi e le immunita' di detto membro e dei suoi familiari hanno termine al momento in cui essi lascino il territorio dello Stato ricevente o al momento in cui scada un lasso di tempo ragionevole per la partenza dallo Stato stesso. Quando i familiari di membri dell'ufficio consolare cessano di avere tale qualita', i loro privilegi ed immunita' vengono immediatamente a cessare; tuttavia qualora essi intendono lasciare lo Stato ricevente in un tempo ragionevole, i loro privilegi ed immunita' sono prorogati fino al momento della partenza. 4. Quando un membro dell'ufficio consolare decede, i privilegi ed immunita' dei suoi familiari cessano al momento in cui essi lasciano il territorio dello Stato ricevente, oppure alla scadenza di un lasso di tempo ragionevole necessario per la loro partenza.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art45 · fonte del testo

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